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Il nuovo contratto di Apprendistato
Con il D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, anche denominato Testo Unico, sono introdotte significative innovazioni relative all’apprendistato, contratto di lavoro finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani.
L’apprendistato è un contratto a “causa mista”, in cui il datore di lavoro eroga all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche una formazione professionale.
A fronte di questo impegno, sono previsti sgravi contributivi, flessibilità nella gestione retributiva ed incentivi economici per l’imprese.
A fronte di questo impegno, sono previsti sgravi contributivi, flessibilità nella gestione retributiva ed incentivi economici per l’imprese.
Il Testo Unico presenta tre tipologie di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: per i giovani tra i 15 anni di età e fino al compimento del 25° anno di età, finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro.
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (e 364 gg.), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (e 364 gg.) finalizzato a conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per l’attivazione di contratti con mansioni di ricerca.
Leggi il Testo Completo del D.Lgs 167/2011
In sintesi:
- l'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani;
- apertura (per il contratto di alta formazione) anche a percorsi misti di lavoro e ricerca;
- forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali. Il rinvio è alla contrattazione nazionale, per la regolamentazione e gestione dell’apprendistato professionalizzante (per l’uniformità su tutto il territorio);
- gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto;
- abbassamento della durata massima (tre anni), con l’eccezione delle figure professionali dell'artigianato (cinque);
- fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale;
- per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime.
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